Indicazioni false nella proposta d’assicurazione

Voi domandate
È vero che un assicuratore malattia può recedere da un contratto concluso, se nella proposta d’assicurazione furono fatte indicazioni false? 

 

Noi rispondiamo
Sì, ciò vale per tutte le assicurazioni complementari. L’articolo 3.3 delle «Condizioni generali d’assicurazione» (CGA) della CONCORDIA regola questo punto e dice: «Se al momento della stipulazione dell’assicurazione il proponente o l’assicurato ha dato indicazioni false o ha taciuto un fatto importante che conosceva o che avrebbe dovuto conoscere, in particolare in relazione a malattie o postumi d’infortunio esistenti al momento della presentazione della proposta d’assicurazione o precedenti la stessa, in tal caso l’assicuratore ha il diritto di disdire per iscritto il contratto entro quattro settimane da quando è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo di dichiarazione. La disdetta acquista efficacia con la notifica allo stipulante.» Questa disposizione è basata sull’articolo 6 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) dello stesso tenore e ha come scopo che gli assicurati non debbano contribuire con i loro premi a rischi assicurativi sorti in modo non corretto. Da un’assicurazione complementare sciolta non possono logicamente nemmeno essere versate prestazioni.

Secondo una nuova sentenza del Tribunale federale ciò vale anche se il modulo è stato compilato sotto sorveglianza di un esperto dell’assicurazione. 

 

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